Statuto

BONSAI Do GROANE
Bonsai e Suiseki

ART. 1 – COSTITUZIONE E SCOPI

L’Associazione ha lo scopo di diffondere e approfondire la conoscenza dell’arte del Bonsai e Suiseki e della cultura ad essi legata.
L’Associazione è un’organizzazione naturalista e culturale che si rivolge ad amatori e studiosi, è indipendente, apartitica e senza scopo di lucro; essa intende accentuare nelle proprie attività l’aspetto ecologico, educativo e sociale.
L’Associazione, intende parimenti impegnarsi nello studio e nella divulgazione delle tecniche del Bonsai, favorendone la conoscenza mediante corsi teorico/pratici, esposizioni, conferenze, escursioni, pubblicazione periodiche, audiovisivi didattici, la divulgazione presso le scuole e altre organizzazioni sociali, curando anche in via complementare, attività ricreative.

ART. 2 – SEDE

La sede dell’Associazione è presso il Centro di Formazione ed Educazione Ambientale ALEX LANGER. – LIPU – via Don Luigi Orione – 20811 Cesano Maderno (MB).

ART. 3 – I SOCI

I Soci dell’Associazione sono:

a) SOCI ORDINARI

b) SOCI ONORARI

Sono SOCI ORDINARI quelli che intendono far parte dell’Associazione per un periodo di tempo pari ad un anno, e hanno assolto al pagamento della quota associativa.
Detti soci, fino a quando conservano tale qualifica, possono partecipare a tutte le riunioni, manifestazioni, ed attività indette dall’Associazione ed hanno titolo, con diritto di voto, a partecipare alle Assemblee.
Sono SOCI ONORARI i Soci che l’assemblea e il Consiglio Direttivo ritengono utile ed opportuno che facciano parte della Associazione. La designazione di socio Onorario deve essere approvata dall’Assemblea di tutti i Soci con una maggioranza dei 4/5 (quattro/quinti).
Essi usufruiscono di tutti i diritti dei Soci Ordinari e possono essere esentati dal pagamento delle quote associative annuali, ed in quest’ultima ipotesi, pur partecipando alle Assemblee, non hanno diritto di voto e non possono essere eletti nel Consiglio Direttivo. La determinazione dell’ammontare annuo delle quote delle varie categorie di Soci e di ogni altro tipo di agevolazione sono di competenza esclusiva del Consiglio Direttivo.

ART. 4 – PROCEDURE PER L’AMMISSIONE A SOCIO

Per essere ammessi, quali soci, occorre che venga presentata all’Associazione la relativa domanda. Il Consiglio Direttivo deciderà sull’accettazione nella sua prima riunione. Dal momento di presentazione della domanda e fino all’accettazione al richiedente è riconosciuta la qualifica di “Aspirante Socio”.
L’Aspirante Socio dovrà provvedere al versamento contestuale della quota associativa annuale a fronte della comunicazione anche verbale dell’avvenuto accoglimento della domanda.
L’Associazione rilascerà al neo Socio la tessera di appartenenza oppure l’utenza per accedere al sito dell’Associazione.

ART. 5 – MODIFICHE DELLA QUALIFICA DI SOCIO

Le nuove iscrizioni e le cancellazioni dei soci, vengono deliberate dal Consiglio Direttivo e devono essere annotati nell’apposito libro in ordine cronologico e controfirmati dal Presidente o da un Consigliere.

ART. 6 –   DIRITTI ED OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno diritto di partecipare, secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite, alle manifestazioni indette dall’Associazione. Essi hanno l’obbligo di osservare:

  1. gli Statuti, i Regolamenti e le deliberazioni dell’Associazione stessa, come pure quelli delle Associazioni Nazionali e Internazionali (U.B.I., E.B.A. ecc.)
  2. versare nei tempi e nei modi stabiliti le quote di associative e le altre inerenti all’attività artistica del bonsai, nonché provvedere all’ottemperanza delle norme di attuazione in proposito emanate o emanande;
  3. osservare reciprocamente e rispettare tra di loro e nei confronti del Bonsai Do Groane (se tesserato) l’obbligo di lealtà, probità e rettitudine.

ART. 7 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci cessano di far parte dell’Associazione:

  1. per dimissioni;
  2. per mancato pagamento delle quote associative;
  3. per radiazione, allorché il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alle Leggi, e/o comunque lesivi degli interessi dell’Associazione.

Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dell’ammonizione; in caso di ripetizione il Socio verrà estromesso dall’Associazione con l’interdizione alla frequenza dei locali della Sede e delle manifestazioni indette dalla Associazione stessa.

ART. 8 – ORGANI SOCIALI

Gli Organi della Associazione sono:

  1. L’ASSEMBLEA DEI SOCI aventi diritto al voto
  2. IL PRESIDENTE
  3. IL CONSIGLIO DIRETTIVO
  4. REVISORE DEI CONTI

ART. 9 – L’ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea è composta da tutti i Soci aventi diritto al voto e in regola con il versamento delle quote associative.
La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve avvenire per avviso scritto e/o comunicata durante le normali riunioni serali pianificate a calendario, con la precisazione dell’Ordine del Giorno, almeno 15 giorni prima della data stabilita per la tenuta dell’Assemblea. L’assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.
L’Assemblea Ordinaria deve tenersi:
1) ogni anno, entro il mese di gennaio, per votare la relazione finanziaria dell’anno precedente, nonché per deliberare sui bilanci preventivi e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo. Deliberare sugli altri argomenti posti all’Ordine del Giorno.
2) Ogni 2 (due) anni – non oltre il 31 gennaio, per eleggere tutti gli Organi Istituzionali eleggibili dell’Associazione.
L’Assemblea Straordinaria ha luogo ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 3/10 di tutti i Soci aventi diritto a voto. In tale ipotesi l’Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta. Dovrà altresì essere tenuta, negli stessi termini in cui al precedente comma, in caso di dimissioni contemporanee o decadenza della metà più uno dei componenti del Consiglio Direttivo, ovvero se non si è provveduto alla cooptazione dei Consiglieri mancanti in modo che i componenti del Consiglio Direttivo siano in numero non inferiore a tre.
L’Assemblea Straordinaria è competente, inoltre, a deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto con la maggioranza dei 4/5 dei soci presenti, purché rappresentino non meno di tre decimi di tutti i Soci aventi diritto a voto.

ART. 10 – VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 4/5 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione, successiva di un’ora, qualunque sia il numero dei presenti. Non è consentito ad ogni socio rappresentare per delega altri soci egli può rappresentare solo sé stesso.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente statuto richieda maggioranze diverse.
L’Assemblea nomina, di volta in volta, l’Ufficio di Presidenza, composto da un Presidente, un Segretario e 3 scrutatori.
Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta salvo che l’Assemblea non deliberi per acclamazione la rielezione del Consiglio Direttivo in carica.
Negli altri casi, salvo diverso avviso dell’Assemblea, si vota per appello nominale, o per alzata di mano e controprova.

ART. 11 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, a norma dello Statuto sociale, dirige l’Associazione e, in ogni evenienza, ne è il legale rappresentante, dura in carica 2 (due) anni e può essere riconfermato.
Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidamente verso i terzi il Presidente e tutti i componenti del Consiglio Direttivo.
Gli altri Soci per patto espresso non assumono tale obbligo.
Ne casi di assenza o di impedimento temporaneo le funzioni di Presidente saranno assunte dal Vicepresidente.

ART. 12 – ASSENZE O IMPEDIMENTI

Assenze o impedimenti dei Consiglieri, dei Delegati per periodi continuativi superiori a 3 (tre) mesi si considerano definitivi e comportano la decadenza dalla carica. In tal caso ove necessario il Consiglio Direttivo provvederà a cooptare altre persone scegliendole tra i Soci.

ART. 13 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario.
Essi vengono eletti dall’Assemblea tra i Soci di cui alle categorie a) e b) dell’art. 3, a maggioranza di voti e a scrutino segreto.
Il Consiglio Direttivo dura in carica 2 (due) anni e può essere riconfermato.
Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, elegge il Presidente e nomina un Vice Presidente a scrutinio segreto nonché designa il Segretario che può essere scelto anche tra i non eletti purché socio.
Il Segretario qualora non faccia parte del Consiglio Direttivo, non può disporre di voto in seno al C.D. stesso.
Il Segretario dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, redige i Verbali delle riunioni.
Sono compiti del Consiglio Direttivo:

  1. Esaminare e approvare le domande di ammissione ed accettare le dimissioni dei Soci;
  2. compilare il bilancio  preventivo  e consuntivo, le eventuali variazioni  allo stesso da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea , curare gli affari d’ordine amministrativo,
  3. approvare il programma artistico/culturale/didattico dell’Associazione;
  4. nominare Fiduciari o eventuali Delegati.
  5. Stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo reputi necessario e ne venga fatta richiesta dai Soci, a mente dell’art. 9;
  6. Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
  7. Decidere di tutte le questioni che interessano l’Associazione e i Soci;
  8. Determinare le quote associative annuali.

ART. 14 – IL COLLEGIO DEI REVISORI

L’assemblea nomina il Revisore dei Conti. Nei 25 giorni successivi alla nomina il Socio più anziano convocherà il Collegio per nominare il Presidente e concordare le modalità di espletamento dei compiti. Tali compiti consistono nella verifica della regolare tenuta della contabilità almeno ogni 6 mesi controllando la corrispondenza tra le scritture contabili e la consistenza di cassa e banca e l’esistenza degli eventuali beni in inventario. Di ogni verifica si dovrà trascrivere verbale in apposito registro.

ART. 15 – INCOMPATIBILITA’

La carica dei componenti del Consiglio Direttivo, quella di Membro del Collegio dei Probiviri o dei Revisori dei Conti sono incompatibili fra loro.

ART. 16 – NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. Il Consiglio Direttivo può, però, stabilire un rimborso spese ai componenti che per la loro carica le abbiano sopportate e un compenso in caso di affidamento di compiti che comportino dedizione di tempo notevole. La durata delle suddette cariche è fissata in 2 (due) anni.
Le vacanze che nel frattempo dovessero verificarsi, a qualsiasi titolo, saranno colmate per cooptazione.
Il Presidente e i Membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l’ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti, e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica.

ART. 17 – CONTROVERSIE

I soci e i componenti degli Organi sociali s’impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni che dovessero insorgere tra di loro e/o con l ‘Associazione. La mancata osservanza potrà comportare la radiazione. È ammessa la richiesta al Consiglio Direttivo di scioglimento temporaneo da tale clausola.

ART. 18 – PATRIMONIO – ENTRATE

Il patrimonio è costituito da:

  1. attrezzature, mobilio ed eventuali;
  2. tutti gli altri immobilizzi di carattere finanziario deliberati dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea;

Le entrate sono costituite da:

  1. quote sociali;
  2. eventuali contributi di Enti pubblici ovvero società private;
  3. incassi di manifestazioni (mostre, corsi, ecc.) ovvero iniziative ad esse connesse;
  4. eventuali donazioni o lasciti;
  5. qualsiasi altra entrata a qualsiasi titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte del Consiglio Direttivo.

In considerazione della natura di associazione senza scopo di lucro è obbligatorio reinvestire gli eventuali avanzi di gestione prodotti per le finalità istituzionali e, conseguentemente, è vietato distribuire anche in modo indiretto avanzi di gestione nonché fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge. I beni patrimoniali dell’Associazione devono essere inventariati con obbligo di depositare detto inventario presso la sede sociale.

ART. 19 – DURATA – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE

La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento della Associazione deve essere approvato con la maggioranza di almeno 4/5 degli associati aventi diritto a voto, sia in prima che in seconda convocazione. Con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinandone i poteri, e verrà stabilita la destinazione del Patrimonio sociale e residuo che dovrà essere devoluto ad Associazioni aventi fini di utilità sociale.

ART. 20 – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Le modificazioni al presente Statuto debbono essere deliberate dall’Assemblea Straordinaria dei Soci, la quale sarà validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di 4/5 di tutti i Soci aventi diritto al voto.
Le modifiche si intenderanno approvate con il voto favorevole dei 3/5 dei partecipanti.

Cesano Maderno, 13 gennaio 2010

Il Consiglio Direttivo:

Il Presidente           Sig. Claudio Triacchini

Il Vice Presidente   Sig. Francesco Cattaneo Mimiola

Il Segretario            Sig. Guido De Piccoli